Il “Bonus Formazione 4.0”, che cos’è?

Nel campo della Finanza Agevolata AeffeConsulting si occupa di gestire la domanda e offre i corsi per Il Bonus Formazione 4.0, un credito di imposta a supporto della trasformazione digitale delle imprese.

Introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) nell’ambito del Piano Nazionale Industria 4.0 e definito dal Decreto Interministeriale 4 maggio 2018, l’incentivo è stato confermato ed esteso all’interno del Piano Nazionale Transizione 4.0, il nuovo piano biennale di politica industriale nazionale finanziato dalla Legge di Bilancio 2021 (L.178/2020).

L’obiettivo è formare o consolidare competenze dei dipendenti nell’ambito delle tecnologie che abilitano l’industria 4.0, ovvero la fabbrica della quarta rivoluzione industriale.

Possono accedere al credito di imposta formazione 4.0 tutte le imprese residenti in Italia, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Requisiti necessari sono: il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e il versamento regolare dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Cosa finanzia e a chi spetta il bonus Formazione 4.0

Istituito dalla legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi da 46 a 56, l. n. 205/2017) e prorogato, con
alcune novità, al 2020 dalla legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019, art. 1, commi 210‐217), il
beneficio spetta per le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze
relative a big data e analisi dei dati, cloud, fog‐computing, cybersecurity, sistemi cyber‐fisici,
prototipazione rapida
, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e
collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle
macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, nonché sono finanziati anche i costi dei
servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.


Ne possono fruire tutte le imprese, sia residenti in Italia che le stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato di imprese non residenti, indipendentemente dall’attività economica esercitata (sono
ammesse anche le imprese dei settori pesca, acquacoltura e produzione primaria di prodotti
agricoli), dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile nonché dalle modalità di
determinazione del reddito ai fini fiscali.


Ferma restando l’esclusione delle imprese in difficoltà, stabilita dall’articolo 2 del decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico del 4 maggio 2018 (con cui sono state approvate le
disposizioni applicative dell’agevolazione), il credito d’imposta non si applica alle imprese
destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, D.lgs. n. 231/2001 e l’effettiva fruizione
dello stesso è subordinata al rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e delle norme
in materia di obblighi di versamento di contributi previdenziali e assistenziali in favore del
lavoratore.

L’intervento del disegno di legge di Bilancio 2021 conferma il credito d’imposta anche per il biennio 2021‐
2022 (più precisamente, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022).


Misura del credito d’imposta, come funziona e a chi è rivolto?

Il disegno di legge di Bilancio 2021 conferma le percentuali del credito d’imposta stabilite dalla legge di Bilancio

In particolare:
Per le piccole imprese: il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 50% delle spese ammissibili e nel
limite massimo annuale di 300.000 euro;


È una Piccola Impresa quella che: ha meno di 50 occupati e ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. (entrambi i requisiti devono essere soddisfatti)
Per le medie imprese: il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 40% delle spese ammissibili e nel
limite massimo annuale di 250.000 euro;


È una Media Impresa quella che: ha meno di 250 occupati e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10.000.000 € (entrambi i requisiti devono essere soddisfatti).


Per le grandi imprese: il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 30% delle spese ammissibili e nel
limite massimo annuale di 250.000 euro.


Si definisce Grande Impresa ogni impresa con 250 o più effettivi oppure ogni impresa, anche con meno di 250 effettivi, con un fatturato superiore a 50 milioni di euro e un bilancio superiore ai 43 milioni di euro.
La misura del credito d’imposta è, comunque, aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi
annuali, al 60%, nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie
dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati come definite dal DM del Ministero del Lavoro e della

Previdenza Sociale (MLPS) del 17 ottobre 2017.

Adempimenti
Nessuna modifica anche per quanto riguarda gli adempimenti.
È necessario conservare:
– una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte; i
registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e dal
soggetto formatore esterno;
– l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del
beneficio;

L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile
predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato
della revisione legale dei conti.


Per le imprese non soggette per legge alla revisione legale dei conti, detta certificazione deve essere rilasciata
da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del Registro
dei revisori legali.


Tali imprese, per le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile,
possono beneficiare di un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari alle spese sostenute e
documentate per l’attività di certificazione contabile, entro il limite massimo di 5.000 euro (fermi restando i
limiti massimi annuali).

MODALITA’ OPERATIVE


I modelli dichiarativi redditi società di capitali, enti commerciali ed equiparati, società di persone e persone
fisiche approvati il 30.01.2019 dall’Agenzia delle entrate contengono alcune modifiche al quadro RU, destinato
ad accogliere i crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese.

L’articolo 6, comma 4, D.M. 04.05.2018 stabilisce, fra gli obblighi documentali e dichiarativi, i dati da indicare
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento delle spese e in tutte le dichiarazioni
successive fino a compensazione integrale del credito:
• numero totale di ore dedicate alla formazione 4.0;
• numero dei lavoratori che hanno preso parte alla formazione 4.0.
Le istruzioni ai modelli dichiarativi redditi illustrano le modalità di compilazione delle seguenti sezioni
interessate al credito formazione 4.0:
• sezione I;
• sezione IV;
• sezione VI‐A (da compilare solo da soggetti cessionari nel caso di crediti oggetto di cessione).

Esempio pratico Formazione 4.0


Un’azienda con 30 dipendenti, di cui 10 impiegati e 20 operai potrà attivare un percorso formativo 4.0
Volendo fare anche una semplice proiezione economica:


L’azienda decide di coinvolgere nel piano formativo 5 impiegati e 15 operai.
Considerando come costo orario medio lordo un somma pari a 15 € l’ora e un percorso formativo di
complessive 300 ore avremo:


20 dipendenti x 15 € x 300 ore = 90.000,00 €
Essendo l’azienda una Piccola impresa potrà richiedere un credito pari al 50% quindi
45.000,00 € da presentare a compensazione per il 2022.

Come comunicare al Mise il credito d’imposta 4.0?

Una volta effettuata l’iscrizione al bando ed erogati i corsi, AeffeConsulting si occupa di comunicare al Mise il credito d’imposta e la gestione documentaristica.


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